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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1966, n. 1367

Modifica dell'art. 250 del regolamento per l'esecuzione del Codice, della navigazione (navigazione marittima).

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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 12-5-1967
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visto l'art. 1331 del Codice della navigazione;
  Visto  l'art. 250 del regolamento per l'esecuzione del Codice della
navigazione   (navigazione   marittima)  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  15 febbraio 1952, n. 328, e successive
modificazioni;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  dei  Ministri  per  la  marina mercantile e per la
grazia e giustizia;
  Decreto.
                           Articolo unico

  Dopo  il  n.  4) dell'art. 250 del regolamento per l'esecuzione del
Codice   della  navigazione  (navigazione  marittima)  approvato  con
decreto  del  Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e
successive modificazioni e' aggiunto il seguente numero:
    5)  aver frequentato, con esito favorevole, dopo aver compiuto il
periodo  di  navigazione  di  cui al n. 3), il corso di addestramento
all'impiego  del  radar  presso  Istituti  specializzati,  a tal fine
riconosciuti idonei con decreto del Ministro per la marina mercantile
ed  il  funzionamento  dei  quali  e'  sottoposto  al  controllo  del
Ministero medesimo.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 10 dicembre 1966

                               SARAGAT

                                                MORO - REALE - NATALI

Visto, il Guardasigilli: REALE
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 aprile 1967
  Atti del Governo, registro n. 210, foglio n. 131. - GRECO