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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1966, n. 1359

Modificazioni allo statuto della libera Università degli studi di Lecce.

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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 28-4-1967
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto  della libera Universita' degli studi di Lecce,
approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 ottobre
1959, n. 1408;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte;
  Sentito il parere della Sezione prima del Consiglio superiore della
pubblica istruzione;
  Sulla  proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto
con il Ministro per il tesoro;

                              Decreta:

  Lo statuto della libera Universita' degli studi di Lecce, approvato
e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:
  Gli  articoli  89, 90, 91 e 99 relativi al personale amministrativo
ed ausiliario sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

  Art.  89.  - Le carriere, le qualifiche e la dotazione organica del
personale  non insegnante, sono stabiliti dalla tabella C) annessa al
presente statuto, firmata dal Ministro per la pubblica istruzione.

  Art.  90. - I posti annessi alle qualifiche iniziali della carriera
direttiva   degli   uffici   amministrativi  e  del  personale  delle
biblioteche,  della  carriera  speciale  del personale di ragioneria,
della carriera di concetto del personale amministrativo e degli aiuto
bibliotecari, della carriera esecutiva del personale della segreteria
universitaria   e  della  carriera  del  personale  ausiliario,  sono
conferiti  dal  Consiglio  di  amministrazione, in seguito a pubblico
concorso,  da  espletarsi  con  l'osservanza  delle norme e modalita'
stabilite   per   il   personale  statale  di  carriera  e  qualifica
corrispondenti.
  Per   lo   stato   giuridico,  la  progressione  gerarchica  ed  il
trattamento  economico  di attivita' a qualsiasi titolo del personale
appartenente  alle  predette carriere della Universita' si osservano,
in  quanto  applicabili,  le  disposizioni  vigenti in materia per il
personale statale di carriera e qualifica corrispondenti.

  Art.  91.  -  Per  il  trattamento  di quiescenza del personale non
insegnante  si  applica  la  delibera  18  maggio 1963, approvata con
decreto  interministeriale  13 giugno 1963, registrato alla Corte dei
conti il 14 luglio 1965, registro n. 55, foglio n. 204.

  Art.  99.  -  Nella  prima  applicazione  del  presente statuto, il
personale  non insegnante che ricopre posti di ruolo nell'Universita'
proveniente  dai  ruoli  del  Consorzio  universitario  salentino, e'
inquadrato  nei  posti  di  ruolo di cui all'annessa tabella C, nella
carriera  e  nella  qualifica  corrispondenti  alla  carriera ed alla
qualifica  cui  risultano assegnati e con l'anzianita' maturata nella
qualifica medesima.
  I  posti  previsti  dalla stessa tabella, annessa allo statuto, che
risulteranno vacanti dopo l'inquadramento di cui al precedente comma,
saranno ricoperti mediante concorso per titoli ed esami, riservato al
personale  non  di  ruolo,  che  alla  data  di entrata in vigore del
presente  statuto,  abbia  prestato servizio da almeno due anni e che
abbia   svolto  esclusivamente  funzioni  o  servizi  attinenti  alla
categoria   per   la   quale   concorre   e   che  sia  in  possesso,
indipendentemente dal limite di eta', del titolo di studio e di tutti
gli altri requisiti prescritti.
  Le  tabelle  A, B, C di cui agli articoli 68, 75 e 89 dello statuto
sono  abrogate  e  sostituite  da quelle annesse al presente decreto,
firmate dal Ministro per la pubblica istruzione.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Data a Roma, addi' 22 luglio 1966

                               SARAGAT

                                                        GUI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 aprile 1967
  Atti del Governo, registro n. 210, foglio n. 71 - GRECO