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LEGGE 9 marzo 1967, n. 121

Salvaguardia e valorizzazione delle zone archeologiche di Aquileia e dell'antica via Romea.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 9-4-1967
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Allo scopo di sviluppare la ricerca archeologica e di assicurare la
sistemazione  e  la  rinascita  monumentale e turistica di Aquileia e
delle  antiche  zone  gravitanti  sulla  via  Romea, il Ministero del
tesoro  e'  autorizzato a stanziare annualmente le seguenti somme, da
iscriversi in apposito capitolo degli stati di previsione della spesa
del Ministero della pubblica istruzione:

Anno 1967. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 200.000.000
Anno 1968. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 200.000.000
Anno 1969. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 200.000.000
Anno 1970. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 200.000.000
Anno 1971. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 200.000.000