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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1966, n. 1351

Modificazioni ad alcune voci delle tariffe postali.

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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 6-4-1967
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto  l'art.  8  del  Codice  postale  e  delle telecomunicazioni,
approvato  con  regio  decreto 27 febbraio 1936, n. 645, e successive
modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n.
880;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965,
n. 1414;
  Sentito  il  Consiglio  di  amministrazione  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di
concerto con quello per il tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Nella  Tabella  n.  1,  allegata  al  decreto  del Presidente della
Repubblica  22 luglio 1965, n. 880, la voce n. 29 e' sostituita dalla
seguente:
   29 - Sopratassa di trasporto aereo:
L.C. - (lettere, biglietti postali, cartoline postali,
  vaglia  di  rimborso  relativi ad invii con assegno,
  titoli  da riscuotere, lettere assicurate, avvisi di
  accreditamento  del postagiro, avvisi di ricevimento
  e di pagamento) per ogni 5 gr. o frazione...........    L. 10
A.O. - Tutti  gli  altri  oggetti non rientranti nella
  categoria L.C. per ogni 30 gr. o frazione...........    "  10
Pacchi - sopratassa:
  fino a 1000 grammi..................................    " 220
  per ogni 500 grammi o frazione in piu'...............    " 110

  Al  trasporto aereo sono ammessi i pacchi ordinari normali e quelli
voluminosi sino a 20 kg.
  I  pacchi  inviati  per via aerea fino a kg. 10 sono recapitati per
espresso  e  debbono  essere  gravati, in aggiunta alla sopratassa di
trasporto  aereo,  del  relativo  diritto  fisso  di  L.  180. Sia la
sopratassa  che il diritto fisso di cui sopra debbono essere aggiunti
all'ammontare della tariffa ordinaria.