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LEGGE 4 febbraio 1967, n. 37

Riordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri e miglioramento dei trattamenti previdenziali e assistenziali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/08/1990)
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Testo in vigore dal: 1-3-1967
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                        (Iscritti alla Cassa)

  Sono obbligatoriamente iscritti alla "Cassa nazionale di previdenza
ed  assistenza  a favore dei geometri" istituita con legge 24 ottobre
1955,  n.  990,  tutti  gli  iscritti  negli  Albi  professionali dei
geometri.