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LEGGE 31 gennaio 1967, n. 33

Ammissione alla verificazione metrica delle misure per oli minerali in genere e altri liquidi della capacità di cinque, dieci, venti, venticinque, cinquanta e cento chilolitri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/04/2003)
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Testo in vigore dal: 12-3-1967
al: 21-4-2003
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Sono   ammesse  alla  verificazione  prima  e  periodica,  ed  alle
rispettive  legalizzazioni,  misure  metalliche  della  capacita'  di
cinque,  dieci,  venti,  venticinque,  cinquanta  e  cento chilolitri
inserite su installazioni fisse o mobili, destinate alla misurazione,
nei rapporti con terzi, di carburanti ed altri liquidi o riservate al
controllo   dei   misuratori  di  carburanti  ed  altri  liquidi,  ad
erogazione continua, di grande portata.