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LEGGE 23 gennaio 1967, n. 32

Adeguamento dei limiti di somma previsti dagli articoli 32, 52, 81 e 92 del regolamento per i lavori del Genio militare approvato con regio decreto 17 marzo 1932, n. 365.

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Testo in vigore dal: 12-3-1967
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  limiti  di  somma  indicati ai commi primo - lettere a) e b) - e
quarto  dell'articolo  32  del  regolamento  per  i  lavori del Genio
militare,  approvato  con  regio decreto 17 marzo 1932, n. 365, quali
risultano modificati dall'articolo 1 della legge 10 dicembre 1953, n.
936, e dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28
giugno 1955, n. 1106, sono elevati, rispettivamente, a lire 2.400.000
e a lire 24.000.000.