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LEGGE 4 febbraio 1967, n. 27

Integrazione dello stanziamento di cui alla legge 25 aprile 1957, n. 309, relativa alla costruzione della nuova sede degli uffici giudiziari di Roma.

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Testo in vigore dal: 11-3-1967
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'autorizzazione  di  spesa prevista dalla legge 25 aprile 1957, n.
309,  per  quanto  concerne  i  nuovi  edifici giudiziari di Roma, e'
aumentata di lire 2 miliardi, per la prosecuzione dei lavori in corso
e per opere accessorie.