stai visualizzando l'atto

LEGGE 4 febbraio 1967, n. 25

Integrazione di fondi per l'esecuzione a cura dell'A.N.A.S. di lavori di sistemazione, miglioramento ed adeguamento delle strade statali di primaria importanza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
nascondi
Testo in vigore dal: 25-2-1967
    La Camera dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Per  il  completamento  dell'attuazione  -  a  cura  ed  a   carico
dell'Azienda nazionale autonoma  delle  strade  -  del  programma  di
sistemazione,  miglioramento  ed  adeguamento  delle  strade  statali
rientranti fra gli itinerari internazionali e le  arterie  di  grande
circolazione, predisposto ai termini dell'articolo 5 della  legge  13
agosto 1959, n. 904, e' autorizzata la spesa di lire 43 miliardi,  da
ripartirsi in ragione di lire 24 miliardi nell'anno 1966 e di lire 19
miliardi nell'anno 1967. 
  Sulle somme stesse grava, nella  misura  dell'1,50  per  cento,  la
quota  oneri  generali  da   attribuirsi   all'ANAS   in   dipendenza
dell'attuazione del programma stradale ed autostradale.