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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1966, n. 1317

Regolamento di esecuzione della legge 3 novembre 1961, n. 1255, per il personale del ruolo dei conservatori dei Musei delle scienze e dei curatori degli Orti botanici.

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vigente al 30/04/2024
Testo in vigore dal: 8-3-1967
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
  Vista  la  legge  3  novembre  1961,  n.  1255  -  con  particolare
riferimento  all'ultimo  comma dell'art. 2 - concernente la revisione
dei  ruoli  organici del personale non insegnante delle Universita' e
degli  Istituti  di  istruzione  universitaria  e  degli  Osservatori
astronomici;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto
con il Ministro per il tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  I  concorsi per l'ammissione alla qualifica iniziale della carriera
direttiva  dei  conservatori  dei  Musei delle scienze e dei curatori
degli  Orti botanici si svolgono per esami e sono indetti con decreto
del  Ministro  per la pubblica istruzione in corrispondenza al numero
dei  posti  assegnati a ciascun Museo e Orto botanico, secondo quanto
previsto  dall'ultimo  comma dell'art. 3 della legge 3 novembre 1961,
n. 1255.