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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1966, n. 1315

Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario di magistero "Maria SS. Assunta", di Roma.

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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 7-3-1967
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto dell'istituto universitario di Magistero "Maria
SS. Assunta" di Roma, approvato con regio decreto 26 ottobre 1939, n.
1760  e  modificato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 20
maggio 1958, n. 648 e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 7 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652 e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Istituto anzidetto;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte;
  Sentito   il   parere   del  Consiglio,  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo   statuto   dell'Istituto  universitario  di  Magistero  "Ma  SS
Assunta",   di   Roma,   approvato   e   modificato   con  i  decreti
sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
  L'art. 1 e' abrogato e sostituito dal seguente:
    "E'  istituito  in  Roma  l'Istituto  universitario  di Magistero
"Maria SS. Assunta", il quale ha lo scopo di conferire alle religiose
e alle appartenenti ad associazioni religiose, in possesso di uno dei
titoli   di  studio  richiesti  per  l'ammissione  alle  Facolta'  di
magistero,  le  lauree e il diploma, di cui ai numeri 11, 12, 13 e 14
della   tabella   F  delle  disposizioni  sull'ordinamento  didattico
universitario   (regio   decreto   30  settembre  1938,  n.  1652)  e
precisamente:
    Laurea in materie letterarie;
    Laurea in pedagogia;
    Laurea in lingue e letterature straniere;
    Diploma di abilitazione alla vigilanza, nelle scuole elementari".
  L'art. 36 e' abrogato e sostituito dal seguente:
  "All'Istituto universitario di magistero "Maria SS.
  Assunta" possono iscriversi soltanto le religiose e le appartenenti
ad associazioni religiose.
  La   domanda  di  ammissione  all'esame  di  concorso  deve  essere
accompagnata,  per  le  prime,  da  una  lettera  di  richiesta della
superiora,  che  attesti  in  pari,  tempo  lo  stato religioso della
richiedente;   e   per  le  seconde,  da  un  documento  che  attesti
l'appartenenza   ad   una   associazione  religiosa,  rilasciato  dai
dirigenti responsabili della Associazione stessa".

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 31 dicembre 1966

                               SARAGAT

                                                                  GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 febbraio 1967
  Atti del Governo, registro n. 209, foglio n. 34. - VILLA