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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1966, n. 1314

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 7-3-1967
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato
con  regio  decreto  20  aprile  1939, n. 1350 e modificato con regio
decreto 26 ottobre 1939, n. 1734 e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652 e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Roma,  approvato e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:
  Art.  27.  -  All'elenco  degli  Istituti  annessi alla Facolta' di
scienze   politiche   e'  aggiunto  quello  di:  Istituto  di  lingue
straniere.
  Art. 28, relativo al corso di laurea in Scienze politiche, l'ultimo
comma, e' abrogato e sostituito dal seguente:
  "Occorre, inoltre, aver frequentato tre corsi di esercitazioni.
  Ognuno dei detti corsi deve essere seguito, rispettivamente, in uno
dei seguenti Istituti della Facolta';
  1) Istituto di studi economici finanziari e statistici;
  2) Istituto di studi giuridici;
  3) Istituto di studi stopici".
  Art:  66.  - All'elenco degli insegnanti complementari del corso di
l'aurea in Materie letterarie e' aggiunto.
  quello di: "Storia del teatro e dello spettacolo".
  Art. 68. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di
laurea  in  Lingue  e  letterature  straniere  e' aggiunto quello di:
"Storia del teatro e dello spettacolo".
  Art. 190. - All'elenco degli insegnamenti impartiti dalla Scuola di
perfezionamento    in   Diritto   romano   e   Diritti   dell'Oriente
Mediterraneo, e' modificato nel senso che l'insegnamento di: "Diritto
attico" cambia denominazione in quello di "Diritti greci".

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 31 dicembre 1966

                               SARAGAT

                                                                  GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 febbraio 1967
  Atti del Governo, registro, n. 209, foglio n. 33. - VILLA