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LEGGE 29 dicembre 1966, n. 1207

Modifiche alla legge 5 aprile 1966, n. 210, sulla partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale di Montreal del 1967.

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Testo in vigore dal: 1-2-1967
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  la  partecipazione  dell'Italia  all'Esposizione universale di
Montreal  del  1967  e'  autorizzata  l'ulteriore  spesa  di lire 500
milioni  in aggiunta a quella di lire 1 miliardo e 500 milioni di cui
alla legge 5 aprile 1966, n. 210.