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LEGGE 12 dicembre 1966, n. 1130

Contributo per la costruzione della sede dell'Organizzazione mondiale della sanità a Ginevra.

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Testo in vigore dal: 13-1-1967
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL. PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  autorizzata  la  concessione  di un contributo straordinario di
lire  30.450.000  a favore dell'Organizzazione mondiale della sanita'
per la costruzione della sede in Ginevra.