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LEGGE 1 dicembre 1966, n. 1080

Assegnazione di lire 900.000.000 all'Istituto centrale di statistica per fronteggiare le maggiori spese connesse con la esecuzione del X censimento generale della popolazione e del IV censimento generale dell'industria e del commercio.

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Testo in vigore dal: 5-1-1967
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  autorizzata  l'assegnazione all'Istituto centrale di statistica
di  un  contributo straordinario di lire 900.000.000 per fronteggiare
le  maggiori  spese  sostenute nell'esecuzione del X censimento della
popolazione e del IV censimento dell'industria e del commercio.