stai visualizzando l'atto

LEGGE 12 dicembre 1966, n. 1078

Posizione e trattamento dei dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso Enti autonomi territoriali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
nascondi
Testo in vigore dal: 4-1-1967
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici eletti alle cariche
di Consiglieri regionali, Presidenti di Giunta provinciale, Assessori
provinciali  di  Provincia  con  piu' di 700.000 abitanti, Sindaci di
capoluogo di Provincia o di Comuni con popolazione superiore a 50.000
abitanti,  Assessori  di  Comuni  con popolazione superiore a 100.000
abitanti,  Presidenti  di  Enti  e  di  Aziende  con  Amministrazione
autonoma  di  Enti  autonomi territoriali con piu' di 1000 dipendenti
sono, a loro richiesta, collocati in aspettativa, anche se questa non
sia prevista dai rispettivi ordinamenti.