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LEGGE 31 ottobre 1966, n. 942

Finanziamento del piano di sviluppo della scuola nel quinquennio dal 1966 al 1970.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 30-11-1966
al: 15-12-2010
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
            (Piano quinquennale di sviluppo della scuola)

  Per  l'attuazione  del  Piano  di  sviluppo  della scuola, previsto
dall'articolo  1  della  legge 13 luglio 1965, n. 874, nello stato di
previsione  della  spesa del Ministero della pubblica istruzione, per
ciascuno  degli  esercizi  dal  1966  al  1970,  sono  iscritti nuovi
stanziamenti   e  stanziamenti  aggiuntivi  nella  misura  e  con  la
destinazione indicati negli articoli della presente legge.
  Gli  stanziamenti  indicati  al  precedente  comma  potranno essere
aumentati, di anno in anno, con la legge di approvazione del bilancio
dello  Stato,  in  relazione  alle  possibilita' offerte dal bilancio
medesimo e sulla base del Piano di sviluppo quinquennale della scuola
e del Programma di sviluppo economico.
  Indipendentemente  da  quanto  stabilito  nel precedente comma, gli
stanziamenti  previsti  dalla  presente  legge e destinati a spese di
personale  saranno  aumentati  in rapporto ad eventuali miglioramenti
economici  di carattere generale disposti posteriormente al 1 gennaio
1966.