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DECRETO-LEGGE 9 novembre 1966, n. 914

Provvidenze In favore delle popolazioni del Comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1966, n. 1141 (in G.U. 30/12/1966, n.328).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 9-11-1966
al: 23-11-1966
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 77 della Costituzione; 
  Ritenuta la necessita'  e  l'urgenza  di  disporre  provvidenze  in
favore  delle  popolazioni  dei  Comuni  colpiti  dalle  alluvioni  o
mareggiate dell'autunno 1966; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta dei Ministri per  la  grazia  e  giustizia,  per  le
finanze e per il lavoro e la previdenza sociale, di  concerto  con  i
Ministri per l'interno, per il bilancio e per il tesoro; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1. 
 
  Nei Comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate  dell'autunno  1966
che saranno indicati con decreti del Capo dello Stato, da emanare  su
proposta dei Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per
il lavoro e la previdenza sociale, di concerto  con  i  Ministri  per
l'interno, per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'agricoltura  e
foreste e per l'industria, il commercio e l'artigianato,  e'  sospeso
il corso dei termini di prescrizione e dei termini perentori legali o
convenzionali, i quali  importino  decadenze  da  qualsiasi  diritto,
azione od eccezione, che  sono  scaduti  o  che  scadono  nei  Comuni
anzidetti durante il periodo da determinarsi a norma  del  successivo
articolo 3. 
  E'  parimenti  sospeso  il  termine  della  scadenza  (lei   vaglia
cambiari, delle cambiali e di ogni altro  titolo  di  credito  avente
forza esecutiva, pagabili da debitori  domiciliati  o  residenti  nei
Comuni anzidetti, nonche' il pagamento dei  canoni  di  locazione  di
immobili urbani e  di  affitto  di  fondi  rustici  siti  nei  Comuni
medesimi e dei contributi consorziali, che sono scaduti o che scadono
durante il periodo da determinarsi a norma del successivo articolo 3.