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LEGGE 4 ottobre 1966, n. 860

Assistenza tecnico-militare alla Somalia e al Ghana.

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Testo in vigore dal: 9-11-1966
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Viene  accordata  per  gli  anni 1964, 1965 e 1966, alla Repubblica
somala e alla Repubblica del Ghana un'assistenza tecnico-militare per
l'organizzazione e il potenziamento delle Forze armate, della Polizia
e della Guardia di finanza.
  A  tali  fini,  per  ciascuno degli esercizi 1963-1964, 1965 e 1966
sono   autorizzate   le   seguenti   spese  a  carico  dei  Ministeri
dell'interno, della difesa e delle finanze:

    Ministero dell'interno. . . . . . . . . . . . . . . L. 92.000.000
    Ministero della difesa . . . . . . . . . . . . . . L. 126.000.000
    Ministero delle finanze. . . . . . . . . . . . . . L. 182.000.000