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LEGGE 13 luglio 1966, n. 559

Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/08/1966. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
Testo in vigore dal: 30-4-1999
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  ((1.  L'Istituto  Poligrafico  e  Zecca  dello  Stato,  di  seguito
denominato  anche  Istituto,  e'  trasformato  in societa' per azioni
entro  il  31  dicembre 2001, previa verifica dei necessari requisiti
economici  e  patrimoniali  e  approvazione  di  un  piano  triennale
d'impresa  da  parte  del  Ministro  del tesoro, del bilancio e della
programmazione   economica,  comprensivo  del  piano  riguardante  la
gestione   del  patrimonio  immobiliare.  Le  azioni  della  societa'
derivante  dalla  trasformazione  dell'Istituto  sono  attribuite  al
Tesoro dello Stato.
  2.  Sino  alla  trasformazione  in  societa' per azioni, l'Istituto
conserva  la  personalita'  giuridica  di ente pubblico economico, e'
sottoposto  alla  vigilanza  del  Ministro del tesoro, del bilancio e
della  programmazione  economica  ed  e'  disciplinato dalla presente
legge.))