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LEGGE 24 giugno 1966, n. 534

Nuove disposizioni per l'applicazione del diritto speciale sulle acque da tavola minerali e naturali di cui all'articolo 6, comma secondo, della legge 2 luglio 1952, n. 703.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 4-8-1966
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai   fini   dell'applicazione   del   diritto   speciale   previsto
dall'articolo 6, comma secondo, della legge 2 luglio 1952, n. 703, le
Commissioni provinciali di cui all'articolo 22 del testo unico per la
finanza   locale   14   settembre   1931,   n.   1175,  e  successive
modificazioni, determinano, entro il mese di ottobre di ogni anno, il
valore  medio  delle varie acque da tavola minerali e naturali le cui
sorgenti si trovino nel territorio della Provincia.
  Tale  valore  e'  pari  al 40 per cento di quello determinato dalle
dette  Commissioni  ai fini dell'applicazione dell'imposta di consumo
sulle medesime acque.
  Sulla base del valore come sopra determinato, i Comuni interessati,
entro  il  mese  di  dicembre,  stabiliscono  la  misura concreta del
diritto  speciale  da applicare nell'anno successivo, entro il limite
massimo del 3 per cento.