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LEGGE 13 maggio 1966, n. 303

Istituzione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/06/1977)
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Testo in vigore dal: 26-5-1966
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  prezzi  indicativi,  quelli di intervento ed i prezzi di entrata
dei  prodotti di cui al regolamento della Comunita' economica europea
del  4 aprile 1962, n. 19, sono determinati, per ciascuna campagna di
commercializzazione,  dal  Comitato  interministeriale dei prezzi su,
proposta  del  Ministro  per  l'agricoltura  e le foreste, in base ai
criteri  stabiliti  dallo  stesso  regolamento  comunitario  ed  alle
deliberazioni del Consiglio dei Ministri della Comunita'.