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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1965, n. 1707

Istituzione del catasto viticolo, in attuazione di Regolamenti della C.E.E.

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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 7-6-1966
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge 13 luglio 1965, n. 871, con la quale il Governo e'
stato  delegato  ad  emanare provvedimenti nelle materie previste dai
Trattati della Comunita' economica europea (C.E.E.) e della Comunita'
europea della energia atomica (C.E.E.A.);
  Visto  il  Trattato  istitutivo  della Comunita' economica, europea
ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203;
  Visto  il  Regolamento  del  Consiglio della C.E.E. n. 24 del 1962,
relativo  alla  graduale  attuazione di una organizzazione comune del
mercato vitivinicolo, ed in particolare l'art. 1;
  Visto  il  Regolamento  della Commissione della C.E.E. n. 143/1962,
relativo  alle  prime  disposizioni  per  l'istituzione  del  catasto
viticolo;
  Visto  il  Regolamento del Consiglio della C.E.E. numero 92/63, che
modifica  l'art.  1  del  Regolamento  n. 24 del Consiglio per quanto
riguarda la data di istituzione del catasto viticolo;
  Visto il Regolamento della Commissione della C.E.E. n. 26/64 del 28
febbraio    1964,   relativo   a   disposizioni   complementari   per
l'istituzione  del  catasto  viticolo, per la sua utilizzazione ed il
suo aggiornamento;
  Sentita  la  Commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge
13 luglio 1965, n. 871;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  l'agricoltura  e le foreste di
concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro e per il
bilancio;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Il   catasto  viticolo  nazionale,  di  cui  ai  Regolamenti  della
Comunita'  economica  europea  n. 24 del 20 aprile 1962, n. 143 del 1
dicembre 1962, n. 92 del 17 agosto 1963 e n. 26 del 28 febbraio 1964,
e' istituito e tenuto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
  Alla   raccolta   dei  relativi  dati  provvedono  gli  Ispettorati
provinciali dell'agricoltura.