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LEGGE 4 maggio 1966, n. 262

Modifiche alla legge 3 agosto 1961, n. 833, concernente il passaggio agli impieghi civili dei sottufficiali della Guardia di finanza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 29-5-1966
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  primo comma dell'articolo 50 della legge 3 agosto 1961, n. 833,
e' sostituito con il seguente:
  "Per  il  periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della
presente  legge  possono  fare  domanda  di  impiego  civile  anche i
sottufficiali che abbiano compiuto 12 anni di servizio effettivo".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 4 maggio 1966

                               SARAGAT

                                               MORO - PRETI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE