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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 1965, n. 1703

Istituzione di sezioni specializzate per il commercio con l'estero presso alcuni Istituti tecnici commerciali e per geometri.

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vigente al 30/04/2024
Testo in vigore dal: 18-5-1966
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Vista  la  legge  15  giugno  1931, n. 889, sul riordinamento della
istruzione tecnica;
  Visto  il  regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo
unico della legge comunale e provinciale;
  Visto  l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038,
convertito nella legge 2 giugno 1939, numero 739;
  Vista la legge 31 luglio 1954, n. 609;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1957,
n. 347;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961,
n.  1222,  relativo  agli orari ed ai programmi di Insegnamento degli
istituti tecnici;
  Sulla  proposta  del  Ministro  Segretario di Stato per la pubblica
Istruzione, di concerto con quelli per il commercio con l'estero, per
l'interno e per il tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  A   decorrere   dal   10  ottobre  1963  e'  istituita  la  sezione
specializzata  per  il  commercio  con  l'estero  presso  i  seguenti
Istituti tecnici commerciali e commerciali e per geometri:
    1) Istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per
geometri "Vespucci" di Livorno;
    2)  Istituto  tecnico  commerciale  ad indirizzo amministrativo i
Verri" di Milano;
    3)  Istituto  tecnico  commerciale  ad  indirizzo  amministrativo
"Barozzi" di Modena;
    4) Istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per
geometri "Melloni" di Parma;
    5) Istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per
geometri "Pacini" di Pistoia;
    6) Istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e per
geometri "Fusinieri" di Vicenza.