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LEGGE 31 marzo 1966, n. 205

Riconoscimento di qualifica ai licenziati degli istituti professionali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 7-5-1966
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'alunno  che  abbia  superato  o  che  superi l'esame finale negli
istituti  professionali  consegue un diploma di qualifica, che varra'
61 fini dei rapporti contrattuali, dopo un periodo di inserimento nel
lavoro  da definirsi in sede di contrattazione collettiva, o comunque
non superiore ad un anno.
  Tale qualifica va trascritta sul libretto di lavoro, anche ai sensi
e  per  gli  effetti  di  cui  alla  legge  29 aprile 1949, n. 264, e
successive modificazioni.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 31 marzo 1966

                               SARAGAT

                                                   MORO - GUI - Bosco

Visto, il Guardasigilli: REALE