stai visualizzando l'atto

LEGGE 31 marzo 1966, n. 199

Proroga del termine previsto dalla legge 26 luglio 1965, n. 974.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 6-5-1966
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  termine  previsto  dalla  legge  26 luglio 1965, n. 974, per la
presentazione  della relazione da parte della Commissione di indagine
per  la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico,
archeologico e del paesaggio, e' ulteriormente prorogato di tre mesi.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 31 marzo 1966

                               SARAGAT

                                                           MORO - GUI

                                                           Visto,  il
Guardasigilli: REALE