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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1965, n. 1688

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio in Porto Empedocle (Agrigento).

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Testo in vigore dal: 5-4-1966
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduta  la  legge  15  giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della
istruzione media tecnica;
  Veduto  il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo
unico della legge comunale e provinciale;
  Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038,
convertito nella legge 2 giugno 1939, numero 739;
  Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;
  Ritenuto  che  occorre  regolarizzare  formalmente il funzionamento
dell'istituto  professionale  per  il  commercio  di  Porto Empedocle
(Agrigento),  gia'  in atto, per ragioni di servizio, con il relativo
organico, dal 1 ottobre 1964;
  Sulla  proposta  del  Ministro  Segretario di Stato per la pubblica
istruzione  di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per
l'industria e commercio;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  A  decorrere  dal  1  ottobre  1964 e' istituita in Porto Empedocle
(Agrigento)  una  scuola  avente finalita' e ordinamento speciali che
assume  la  denominazione  di  Istituto professionale di Stato per il
commercio.
  A decorrere dalla stessa data la scuola tecnica commerciale statale
di   Porto   Empedocle  e'  soppressa,  salvo  il  funzionamento,  ad
esaurimento, dei corsi gia' iniziati.