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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1965, n. 1680

Istituzione di tasse compensative sulle destrine, amidi 9 fecole solubili o torrefatte.

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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 17-3-1966
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 3 della legge 1 febbraio 1965, n. 13;
  Vista  la  tariffa  dei  dazi doganali d'importazione approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723;
  Vista  la  legge  25  giugno  1952,  n.  766,  che  ratifica  e da'
esecuzione,  tra  l'altro,  al  Trattato  che istituisce la Comunita'
europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi;
  Vista  la  legge  14  ottobre  1957,  n.  1203,  che ratifica e da'
esecuzione  ai  seguenti  Accordi internazionali firmati a Roma il 25
marzo 1957: Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia
atomica ed Atti allegati;
  Trattato  che  istituisce  la  Comunita'  economica europea ed Atti
allegati;  Convenzione  relativa  ad  alcune  istituzioni comuni alle
Comunita' europee;
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 4
della legge 1 febbraio 1965, n. 13;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le  finanze, di concerto con i
Ministri  per  gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per
l'agricoltura  e  foreste,  per  l'industria  ed il commercio, per il
commercio con l'estero e per la marina mercantile;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30
giugno  1906,  per  le  destrine  a base di fecola di patate e per le
fecole  di  patate  solubili  o  torrefatte (voce della tariffa n. ex
35.05-A)  provenienti  dai sottoindicati Paesi comunitari, e' dovuta,
in  aggiunta  al  dazio  ed agli altri diritti doganali, una tassa di
compensazione nelle seguenti misure:
    lire 1735 per 100 kg. all'importazione dal Regno del Belgio e dal
Granducato dei Lussemburgo;
    lire 324 per 100 k all'importazione dalla Repubblica Francese;
    lire 2020 per 100 kg. all'importazione dal Regno dei Paesi Bassi.
  Tali  tasse  saranno  riscosse  soltanto nel caso in cui I predetti
Paesi  non  applichino  all'esportazione  dei  prodotti  medesimi  le
seguenti tasse di compensazione:
    franchi  belgi  130,65 per 100 kg. all'esportazione dal Regno del
Belgio e dal Granducato del Lussemburgo;
    franchi   francesi   2.34  per  100  kg.  all'esportazione  dalla
Repubblica Francese;
    fiorini olandesi 10,70 per 100 kg. all'esportazione dal Regno dei
Paesi Bassi.