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LEGGE 18 febbraio 1966, n. 63

Proroga al 30 aprile 1966 del termine stabilito con la legge 20 dicembre 1965, n. 1389, per l'esercizio provvisorio del bilancio relativo all'anno finanziario 1966.

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Testo in vigore dal: 24-2-1966
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato:

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E' prorogato al 30 aprile 1966 il termine stabilito con la legge 20
dicembre  1965,  n.  1389,  per  l'esercizio provvisorio del bilancio
delle  Amministrazioni  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  1966,
secondo  gli  stati  di  previsione e con le disposizioni e modalita'
previsti  nel  relativo  disegno  di  legge presentato alle Assemblee
legislative il 31 luglio 1965.