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LEGGE 29 ottobre 1965, n. 1474

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo relativo allo scambio dei reattivi per la determinazione dei gruppi sanguigni, con Protocollo ed Annessi, firmato a Strasburgo il 14 maggio 1962.

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Testo in vigore dal: 27-1-1966
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato.

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il   Presidente   della  Repubblica  e'  autorizzato  a  ratificare
l'Accordo   europeo   relativo  allo  scambio  dei  reattivi  per  la
determinazione  dei  gruppi  sanguigni,  con  Protocollo  ed Annessi,
firmato a Strasburgo il 14 maggio 1962.