stai visualizzando l'atto

LEGGE 20 dicembre 1965, n. 1389

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1966.

nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal: 1-1-1966
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il Governo 6 autorizzato ad esercitare provvisoria.
  mente,  fino  a  quando  sia  approvato per legge e non oltre il 28
febbraio  1966,  il  bilancio  delle  Amministrazioni dello Stato per
l'anno  finanziario  1966,  secondo  gli stati di previsione e con le
disposizioni  e  modalita'  previste  nel  relativo  disegno di legge
presentato alle Assemblee legislative il 31 luglio 1965.