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LEGGE 29 novembre 1965, n. 1378

Modifiche all'articolo 24 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 7-1-1966
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'ultimo comma dell'articolo 24 della legge 7 febbraio 1961, n. 59,
e' sostituito dal seguente:
  "Gli   stessi  uffici  speciali  non  possono  comunque  funzionare
contemporaneamente  in  numero  superiore ad un terzo del complessivo
numero  dei  compartimenti  della viabilita' e delle sezioni staccate
dell'Azienda  nazionale  autonoma  delle strade di cui alla tabella A
annessa  alla  presente  legge e non possono comportare alcun aumento
dei ruoli organici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 29 novembre 1965

                               SARAGAT

                                             MORO - MANCINI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE