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LEGGE 29 novembre 1965, n. 1372

Provvidenze a favore delle costruzioni navali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 6-1-1966
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                       Contributo integrativo
                    per nuove costruzioni navali

  Per la costruzione, allestimento e arredamento di navi mercantili a
scafo   metallico   possono   essere   concessi  ai  cantieri  navali
costruttori  contributi  che rapportati al costo di produzione non ne
superino in media il 15 per cento.
  Per   l'attuazione  di  quanto  disposto  al  comma  precedente  il
contributo,  per  ciascuna  costruzione,  e'  calcolato  in base alle
percentuali indicate nella tabella n. 1 ed e' comprensivo della quota
relativa  all'apparato motore di cui alla tabella n. 2, allegate alla
presente   legge.   L'ammontare   del   contributo   determinato  nel
provvedimento   di   concessione   non  puo'  essere  modificato  per
successive richieste di variazione degli elementi in base ai quali il
contributo stesso e' calcolato.