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LEGGE 29 novembre 1965, n. 1323

Norme per la sistemazione del rapporto finanziario esistente fra lo Stato e la cooperativa marinara "Garibaldi".

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Testo in vigore dal: 28-12-1965
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Per  il residuo del mutuo concesso dall'Istituto mobiliare italiano
(IMI)  a  nome  e  per  conto  dello  Stato alla cooperativa marinara
"Garibaldi",  ai sensi del secondo comma dell'articolo 26 della legge
8  marzo  1949,  n.  75,  modificato  dall'articolo 13 della legge 12
maggio  1950,  n.  348, per il ripristino della nave "Nino Bixio", e'
consentita  la  estinzione  totale o parziale mediante rinunzia della
cooperativa  marinara  "Garibaldi"  a  crediti  diversi accertati nei
confronti dello Stato.
  Per  l'attuazione  della presente legge il Ministro per il tesoro 6
autorizzato al compimento degli atti richiesti.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 29 novembre 1865

                               SARAGAT

                                                   MORO - SPAGNOLLI -
                                                              COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE