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LEGGE 27 ottobre 1965, n. 1300

Concessione di un contributo statale al comune di Gorizia per la spesa relativa al rifornimento idrico del Comune medesimo.

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Testo in vigore dal: 17-12-1965
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E' concesso al comune di Gorizia un contributo di L. 101.250.000, a
carico  dello  Stato,  quale concorso nella spesa per il rifornimento
idrico  della  popolazione per il periodo dal 16 settembre 1362 al 15
settembre 1965.