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LEGGE 31 ottobre 1965, n. 1261

Determinazione della indennità spettante ai membri del Parlamento.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/12/1967)
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vigente al 29/03/2024
Testo in vigore dal: 21-11-1965
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA

  la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'indennita'   spettante   ai   membri   del   Parlamento  a  norma
dell'articolo   69   della   Costituzione  per  garantire  il  libero
svolgimento  del  mandato  e'  regolata  dalla  presente  legge ed e'
costituita  da  quote mensili comprensive anche del rimborso di spese
di segreteria e di rappresentanza.
  Gli  Uffici  di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare
di  dette  quote  in  misura  tale che non superino il dodicesimo del
trattamento  complessivo  massimo  annuo  lordo  dei  magistrati  con
funzioni  di  presidente  di  Sezione  della  Corte  di cassazione ed
equiparate.