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LEGGE 29 ottobre 1965, n. 1231

Riconoscimento di un assegno speciale alle famiglie dei lavoratori italiani periti il 30 agosto 1965 nella sciagura di Mattmark (Svizzera).

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Testo in vigore dal: 30-11-1965
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Alle  famiglie  dei cittadini italiani caduti sul lavoro o dispersi
nella  giornata  del  30  agosto  1965  per  la  sciagura di Mattmark
(Svizzera)  e'  assegnata la somma di lire due milioni aumentabile di
un decimo per ogni figlio minore degli anni 21 o inabile al lavoro.
  La  predetta  somma,  con  gli eventuali aumenti, e' corrisposta al
coniuge  superstite  o,  in  mancanza,  ai  figli minori o inabili al
lavoro.  In  mancanza  del  coniuge  e dei figli minori o inabili, la
somma predetta verra' corrisposta ai genitori e, nel caso che nessuno
dei  genitori  risulti  vivente,  ai fratelli o alle sorelle minori e
inabili al lavoro, risultanti a carico del caduto.
  L'assegnazione  e'  fatta  in  aumento di ogni spettanza dipendente
dalle norme di previdenza sociale e dei contratti di lavoro.
  L'erogazione del beneficio di cui al comma precedente e' effettuata
dal  competente  ufficio  provinciale  del  lavoro  e  della  massima
occupazione,  previo accertamento di ufficio dell'autorita' consolare
competente per territorio.