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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1965, n. 1224

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

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vigente al 12/02/2016
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Testo in vigore dal: 28-11-1965
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto   lo   statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Messina,
approvato  con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090 e modificato con
regio decreto 20 ottobre 1940, n. 1963 e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652 e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Messina, approvato e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:
  Art.  13.  - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in
Giurisprudenza e' aggiunto quello di:
    11) Introduzione alle scienze giuridiche.
  Art.  21.  - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in
Economia e commercio sono aggiunti quelli di:
    15) Tecnica commerciale dei prodotti agricoli;
    16) Economia aziendale;
    17) Sociologia;
    18) Diritto privato comparato;
    19) Econometria;
    20) Economia del credito;
    21) Storia delle dottrine economiche.
  Art.  29.  - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in
Filosofia e' aggiunto quello di:
    13) Storia della filosofia moderna e contemporanea.
  Art.  52.  -  Il  terz'ultimo  comma relativo al corso di laurea in
Matematica e' abrogato e sostituito dal seguente:
  "L'insegnamento   fondamentale   per   l'indirizzo   didattico   di
Matematiche  complementari  I  e  II  comporta  due esami distinti al
termine di ogni singolo corso".
  Art. 54. - Dopo l'elenco degli insegnamenti complementari del corso
di laurea in Chimica viene aggiunto il seguente comma:
  "Gli  insegnamenti  fondamentali  di " Chimica generale I e II ", "
Istituzioni  di  matematiche  I e II", " Chimica organica I e II ", "
Esercitazioni  di  chimica  fisica I e II ", "Chimica fisica I e II "
comportano  rispettivamente  due  esami  distinti  al termine di ogni
singolo corso".
  Art. 55. - Dopo l'elenco degli insegnamenti complementari del corso
di laurea in Scienze naturali viene aggiunto il seguente comma:
  "Gli insegnamenti fondamentali di " Botanica I e II ", " Zoologia I
e  II ", " Fisiologia generale I e II" comportano rispettivamente due
esami distinti al termine di ogni singolo corso".
  Art. 56. - Dopo l'elenco degli insegnamenti complementari del corso
di laurea in Scienze biologiche viene aggiunto il seguente comma:
  "L'insegnamento  fondamentale  di  "  Fisiologia  generale I e II "
comporta due esami distinti al termine di ogni singolo corso".

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 28 settembre 1965

                               SARAGAT

                                                                  GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 novembre 1965
  Atti del Governo, registro n. 198, foglio n. 6. - VILLA