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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1965, n. 1193

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, relativo alle norme di esecuzione degli articoli 17 e 18 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, istitutiva della scuola media statale.

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Testo in vigore dal: 9-11-1965
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963,
n. 2063;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963,
n. 2061;
  Vista la legge 27 ottobre 1964, n. 1105;
  Vista la legge 16 febbraio 1965, n. 98;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Sentito il Cosiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concreto
con il Ministro per il tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 15 novembre 1963, n.
2064, concernente le norme di esecuzione degli articoli 17 e 18 della
legge  31  dicembre  1962,  n.  1859,  istitutiva  della scuola media
statale, e' modificato come appresso:
  Art. 1. - Al secondo comma e' aggiunto:
    "c)  i  ruoli  ordinari  degli insegnanti tecnico-pratici e delle
insegnanti  tecnico-pratiche  della  scuola  secondaria di avviamento
professionale  a indirizzo agrario, industriale maschile, industriale
femminile e marinaro" .
  Art. 2. - Lettera g) e' cosi' sostituita:
    "g) professori di applicazioni tecniche maschili" .
  A tale lettera segue:
    "h) professori di applicazioni tecniche femminili" .
  Art.  4  -  "Corrispondenza tra i ruoli delle scuole preesistenti e
quelli della scuola media".
  La  corrispondenza  tra  i  ruoli  delle preesistenti scuole medie,
scuole  e corsi secondari di avviamento professionale, scuole d'arte,
e  i  ruoli  della  scuola  media,  istituita ai sensi della legge 31
dicembre 1962, n. 1859, e' cosi' stabilita:
   RUOLI SOPPRESSI                        RUOLI DELLA SCUOLA MEDIA

1-a) Presidi   di  scuola
     media
  b) Direttori  di scuola                1) Presidi di scuola media
     secondaria di avvia-
     mento  professionale
  c) Direttori  di scuola
     d'arte di 1° grado
2-a) italiano,    latino,
     storia  e  geografia
     nella scuola media
  b) italiano,  storia  e
     geografia      nella
     scuola secondaria di
     avviamento   profes-                2) italiano, latino, storia
     sionale.                               ed educazione civica ge-
                                            ografia
  c) Lingua     italiana,
     storia  e  geografia
     nella  scuola d'arte
  d) Cultura     generale
     nella  scuola d'arte
3-   Lingua e letteratura
     straniera      nella
     scuola media e nella
     scuola secondaria di                3) Lingua straniera
     avviamento   profes-
     sionale
4-a) Matematica     nella
     scuola media
  b) Matematica, elementi
     di scienze fisiche e
     naturali, di merceo-
     logia  e  di  igiene
     nella  scuola secon-                4) Matematica, osserva-
     daria  di avviamento                   zioni ed elementi di
     professionale                          scienze naturali
  c) Matematica,  fisica,
     contabilita e scien-
     za    nella   scuola
     d'arte
  d) Cultura  scientifica
     nella scuola d'arte
5-a) Disegno nella scuola
     media e nella scuola
     secondaria di avvia-
     mento  professionale
  b) Disegno   dal   vero
     nella  scuola d'arte                 5) Educazione artistica
  c) Decorazione pittori-
     ca    nella   scuola
     d'arte
6-a) Materie tecniche in-
     dustriali, agrarie e
     marinare nella scuo-
     la secondaria di av-
     viamento  professio-
     nale   ad  indirizzo
     industriale  maschi-
     le,  agrario e mari-
     naro
  b) Plastica nella scuo-                6) Applicazioni tecniche
     la  d'arte  maschili
  c) Decorazione plastica
     nella  scuola d'arte
  d) Esercitazioni tecni-
     co   pratiche  nelle
     scuole di avviamento
     professionale ad in-
     dirizzo  industriale
     maschile,  agrario e
     marinaro
7-a) Contabilita',  econo-
     mia  domestica, ele-
     menti di merceologia
     e disegno professio-
     nale   nella  scuola
     secondaria di avvia-
     mento  professionale
     ad  indirizzo  indu-                7) Applicazioni tecniche
     striale    femminile
     femminili
  b) Esercitazioni tecni-
     copratiche     nelle
     scuole secondarie di
     avviamento   profes-
     sionale ad indirizzo
     industriale femmini-
     le

  Art. 5. - Collocamento nei ruoli della scuola media.
  "I   presidi,   i   direttori,   i   professori  e  gli  insegnanti
tecnico-pratici  e  le  insegnanti  tecnico-pratiche  iscritti  al 30
settembre 1963 nei ruoli della scuola media e della scuola secondaria
di  avviamento  professionale  e  della  scuola d'arte, soppressi per
effetto dell'art. 1 del presente decreto, sono collocati, a decorrere
dal  1  ottobre  1963, nei ruoli della scuola media istituiti a norma
dell'art.  2 sulla base della corrispondenza stabilita nel precedente
articolo,  conservando  la  classe  di  stipendio  e  le posizioni di
carriera  acquisite.  Gli  insegnanti tecnico-pratici e le insegnanti
tecnico-pratiche sono iscritti nel ruolo C.
  E'  data  facolta'  ai  professori di materie tecniche industriali,
agrarie  e  marinare, gia' iscritti nei ruoli delle scuole secondarie
di avviamento professionale a indirizzo industriale maschile, agrario
e  marinaro,  muniti di titolo di studio valido per l'ammissione agli
esami  di  abilitazione all'insegnamento delle materie previste dalle
classi  XIII e XIV della tabella C allegata al decreto del Presidente
della  Repubblica  29 aprile 1957, n. 972, di optare tra il passaggio
nel  ruolo dei professori di matematica e di osservazioni ed elementi
di scienze naturali e quello nel ruolo dei professori di applicazioni
tecniche  maschili,  secondo  le  modalita' che saranno stabilite con
ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione.
  L'iscrizione  nel  nuovo  ruolo  avra'  luogo  secondo l'anzianita'
maturata  nella  classe  di  stipendio.  Nel  caso che piu' presidi o
insegnanti  abbiano la medesima anzianita' nella classe di stipendio,
essi sono collocati nel nuovo ruolo secondo l'ordine in cui risultano
iscritti nel ruolo di provenienza e, se appartenenti a ruoli diversi,
alternando  due  presidi o professori di scuola media, un direttore o
professore  di scuola o corso secondario di avviamento professionale,
e  un  professore  di scuola d'arte. A tal fine la precedenza tra gli
iscritti nei diversi ruoli di scuola o corso secondario di avviamento
professionale  sara'  stabilita,  a  parita' di posizione nei singoli
ruoli, in base all'eta'.
  I vincitori di concorsi banditi anteriormente al 1 ottobre 1963 per
posti  di  preside  o  direttore  di  scuola  media  o  di  scuola di
avviamento  professionale  o  per,  cattedre  delle predette scuole e
delle   scuole   d'arte,   sono   nominati   nei   ruoli   dichiarati
corrispondenti  ai sensi dell'art. 4 del presente decreto e collocati
nei  ruoli stessi alternando due presidi o professori di scuola media
a  un  direttore  o  professore  di  scuola  secondaria di avviamento
professionale  o  un  professore  di  scuola  d'arte.  A  tal fine la
precedenza  tra  gli  iscritti  nelle  diverse graduatorie relative a
concorsi banditi per la scuola secondaria di avviamento professionale
sara'   stabilita  in  base  al  punteggio  complessivo  da  ciascuno
riportato".
  Art.  6.  -  L'ultimo comma 6 sostituito dal seguente "I professori
iscritti al 30 settembre 1963 nel ruolo speciale transitorio di canto
corale  della  scuola  secondaria  di  avviamento  professionale sono
assegnati,  a  decorrere  dal  1  ottobre 1963, alla scuola media per
l'insegnamento dell'educazione musicale".
  Art. 9. - Insegnanti tecnico-pratici di ruolo speciale transitorio.
  "A  decorrere  dal  1 ottobre 1963, sono soppressi i ruoli speciali
transitori   degli  insegnanti  tecnico-pratici  e  delle  insegnanti
tecnico-pratiche  delle scuole secondarie di avviamento professionale
a  indirizzo  agrario,  industriale maschile, industriale femminile e
marinaro.
  Gli  insegnanti  tecnico-pratici  e  le  insegnanti tecnicopratiche
iscritti  al 30 settembre 1963 nei sopradetti ruoli sono collocati, a
decorrere  dal  1  ottobre  1963,  in corrispondenti ruoli C speciali
transitori  della  scuola  media,  rispettivamente,  di  applicazioni
tecniche  maschili  e di applicazioni tecniche femminili, conservando
la  classe  di  stipendio  e  le  posizioni  di  carriera  acquisite.
L'iscrizione   nel  nuovo  ruolo  avra'  luogo  secondo  l'anzianita'
maturata nella classe di stipendio. Nel caso di pari anzianita' nella
classe  di  stipendio,  l'iscrizione nel nuovo ruolo avverra' secondo
l'ordine  di  iscrizione  nel  ruolo  di  provenienza;  a tal fine la
precedenza  tra gli iscritti in diversi ruoli di scuola secondaria di
avviamento  professionale sara' stabilita, a parita' di posizione nei
singoli ruoli, in base all'eta'.
  Gli insegnanti di arte applicata di ruolo o di ruolo aggiunto nelle
scuole  d'arte, in possesso del diploma di istituto di secondo grado,
possono   chiedere,   fino   al   31  dicembre  1965,  il  passaggio,
rispettivamente, al ruolo di cui al n. 6 del quadro di corrispondenza
del  precedente  art.  4,  secondo i criteri di cui all'art. 5, primo
comma,  e  al  ruolo  C speciale transitorio di applicazioni tecniche
maschili di cui al comma precedente.
  I  vincitori  dei  concorsi banditi anteriormente al 1 ottobre 1963
per   posti   di   insegnanti   tecnico-pratici   e   di   insegnanti
tecnico-pratiche  di scuole secondarie di avviamento professionale ad
indirizzo agrario, industriale maschile e industriale femminile, sono
iscritti  nel  ruolo  C,  rispettivamente,  di  applicazioni tecniche
maschili  e di applicazioni tecniche femminili di cui ai numeri 6 e 7
del  quadro  di  corrispondenza  del  precedente  art.  4 e secondo i
criteri stabiliti nel primo comma dell'art. 5, nell'ordine risultante
dal punteggio complessivo riportato nelle singole graduatorie".
  Art. 13. - E' aggiunto il seguente terzo comma "Il servizio che gli
insegnanti di calligrafia collocati nei ruoli speciali transitori, ai
sensi dell'art. 20 della legge 28 luglio 1961, n. 831, presteranno in
cattedre  diverse  per  il  cui  insegnamento  gli  interessati siano
provvisti  di  abilitazione o presso uffici centrali o periferici del
Ministero  della  pubblica istruzione e valido ai fini del compimento
del periodo di prova".
  Art. 15. - E' soppresso il secondo comma.