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LEGGE 4 agosto 1965, n. 1027

Ampliamento dell'organico del personale della carriera ausiliaria delle Soprintendenze alle antichità e belle arti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/01/1976)
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Testo in vigore dal: 22-9-1965
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La dotazione organica del personale della carriera ausiliaria delle
Soprintendenze  alle antichita' e belle arti, stabilita nella tabella
L  allegata  alla  legge  7  dicembre 1961, n. 1264, e' sostituita da
quella di cui alla tabella unica allegata alla presente legge.