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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1965, n. 995

Inclusione dell'abitato di San Miniato (Pisa) tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

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Testo in vigore dal: 7-9-1965
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
  Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
  Visto  il  parere  del  Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici
espresso con voto n. 769, emesso nell'adunanza del 18 maggio 1965;
  Sulla  proposta  del  Ministro  Segretario  di  Stato  per i lavori
pubblici;

                              Decreta:

  A  norma  dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30
giugno  1918,  n. 1019, e' aggiunto a tutti gli effetti della legge 9
luglio  1908,  n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella
D,  allegata  alla  legge stessa (consolidamento di frane minaccianti
abitati) quello di San Miniato, in provincia, di Pisa.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 9 giugno 1965

                               SARAGAT

                                                              MANCINI

Visto, il Guardasigilli: REALE
  Registrato alla Corte del conti, addi' 13 agosto 1965
  Atti del Governo, registro n. 196, foglio n. 54. - VILLA