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LEGGE 14 luglio 1965, n. 912

Concessione a favore dell'Ente acquedotti siciliani di contributi straordinari per la manutenzione degli acquedotti comunali di cui ha assunto la gestione.

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Testo in vigore dal: 17-8-1965
La.  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della,  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  autorizzata  la  concessione,  a  favore  dell'Ente  acquedotti
siciliani,  nelle  spese  che  ha  sostenuto  e deve sostenere per la
manutenzione  degli  acquedotti  comunali la cui gestione e' affidata
all'Ente  stesso,  di  contributi  annui  di  lire  500  milioni  per
l'esercizio  1963-64,  di lire 250 milioni per il periodo 1 luglio-31
dicembre  1964;  di  lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi dal
1965 al 1967; e di lire 250 milioni per l'esercizio 1968.
  Le  somme  di cui al presente articolo saranno iscritte negli stati
di  previsione  della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli
esercizi ed il periodo suddetti.