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LEGGE 13 luglio 1965, n. 891

Delega al Governo per l'emanazione di norme relative all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/1966)
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Testo in vigore dal: 14-8-1966
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Governo  della Repubblica e' delegato ad emanare, entro un anno
dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente legge, uno o piu'
decreti aventi valore di legge ordinaria, disciplinanti l'ordinamento
dell'Amministrazione   degli  affari  esteri,  con  l'osservanza  dei
principi e criteri direttivi contenuti negli articoli che seguono.
  Le norme di cui al precedente comma saranno emanate con decreto del
Presidente  della Repubblica, su proposta del Ministro per gli affari
esteri,  di  concerto  con  i Ministri per il tesoro, per la pubblica
istruzione,  per il commercio con l'estero e per il lavoro, udita una
Commissione  parlamentare  composta  da  dieci  senatori  e  da dieci
deputati,  nominati dai Presidenti delle rispettive Camere, integrata
da  sei rappresentanti sindacali nominati dal Ministro per gli affari
esteri. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
  La  L.  25  luglio 1966, n. 586, ha disposto (con l'articolo unico)
che  "Il  termine previsto dagli articoli 1 e 6 della legge 13 luglio
1965,  n.  891,  con  la  quale  il Governo della Repubblica e' stato
delegato  ad  emanare  norme  aventi valore di legge per disciplinare
l'ordinamento   dell'Amministrazione   degli   affari   esteri  ed  a
modificare e coordinare in un unico testo le norme vigenti in materia
consolare  di  cui  al  regio  decreto 28 gennaio 1866, numero 2804 e
successive modificazioni ed integrazioni, e' prorogato di sei mesi."