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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1964, n. 1696

Istituzione della Facoltà convenzionata di magistero della Università degli studi di Perugia.

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Testo in vigore dal: 10-8-1965
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto   lo   statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Perugia,
approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1107, e modificato
con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471; 17 ottobre 1941, n. 1205 e
successivi;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto   il  regio  decreto-legge  20  giugno  1935,  numero  1071,
convertito nella legge 2 gennaio 1936, numero 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vedute   le   preposte   avanzate   dalle   autorita'   accademiche
dell'Universita'  di  Perugia, intese alla istituzione della Facolta'
di magistero presso l'Universita' medesima;
  Veduta  la  convenzione  in data 13 ottobre 1964 - con annesso atto
aggiuntivo  del  20  ottobre  1964  -  stipulata tra l'Universita' di
Perugia  e  gli  Enti locali e provinciali indicati nella convenzione
medesima per il mantenimento della Facolta' anzidetta;
  Sentito il parere della Sezione prima del Consiglio superiore della
pubblica istruzione;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di approvare le proposte
anzidette;
  Sulla  proposta  del  Ministero  per  la  pubblica  istruzione,  di
concerto col Ministro per il tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  E'  approvata  e  resa  esecutiva  l'unita  convenzione  in data 13
ottobre  1964  -  con  annesso  atto aggiuntivo del 20 ottobre 1964 -
stipulata   tra   l'Universita'  di  Perugia  e  gli  Enti  locali  e
provinciali  indicati nella convenzione medesima per il funzionamento
e  mantenimento  della  Facolta' di magistero presso l'Universita' di
Perugia.