stai visualizzando l'atto

LEGGE 13 luglio 1965, n. 839

Riscatto, ai fini della pensione statale, del servizio prestato presso i Convitti nazionali e gli Educandati femminili dello Stato.

nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 7-8-1965
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  I   dipendenti   statali  possono  riscattare,  al  solo  fine  del
trattamento  di  quiescenza  e  secondo  le disposizioni in vigore, i
periodi   di  servizio  prestato  alle  dipendenze  degli  Educandati
femminili  dello  Stato  e dei Convitti nazionali, anteriormente alla
loro ammissione nei ruoli del personale dello Stato.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 13 luglio 1965

                               SARAGAT

                                                 MORO - COLOMBO - GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE