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LEGGE 13 luglio 1965, n. 839

Riscatto, ai fini della pensione statale, del servizio prestato presso i Convitti nazionali e gli Educandati femminili dello Stato.

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vigente al 23/04/2024
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Testo in vigore dal:  7-8-1965
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

I dipendenti statali possono riscattare, al solo fine del trattamento di quiescenza e secondo le disposizioni in vigore, i periodi di servizio prestato alle dipendenze degli Educandati femminili dello Stato e dei Convitti nazionali, anteriormente alla loro ammissione nei ruoli del personale dello Stato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 luglio 1965

SARAGAT MORO - COLOMBO - GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE