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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1964, n. 1673

Istituzione di un Istituto professionale di Stato per il commercio in Trani (Bari).

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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 31-7-1965
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduta  la  legge  15  giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della
istruzione media tecnica;
  Veduto  il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo
unico della legge comunale e provinciale;
  Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038,
convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;
  Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;
  Ritenuto  che  occorre  regolarizzare  formalmente il funzionamento
dell'Istituto  professionale di Stato per il commercio in Trani, gia'
in  atto,  per  ragioni  di servizio, con il relativo organico, dal 1
ottobre 1963;
  Sulla  proposta  del  Ministro  Segretario di Stato per la pubblica
istruzione  di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per
l'industria e commercio;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  A  decorrere  dal  1  ottobre 1963 e' istituita in Trani (Bari) una
Scuola  avente  finalita'  ed  ordinamento  speciali  che  assume  la
denominazione di Istituto professionale di Stato per il commercio.
  A decorrere dalla stessa data la Scuola tecnica commerciale statale
di  Trani  e'  soppressa, salvo il funzionamento, ad esaurimento, dei
corsi  gia' iniziati. Dalla stessa data la sezione staccata di Canosa
di   Puglia  e  la  Scuola  tecnica  commerciale  di  Corato  vengono
trasformate in scuole coordinate del predetto Istituto.