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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1964, n. 1667

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1962, n. 1911, della Scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale di Verona.

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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 13-7-1965
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduta   la  legge  15  giugno  1931,  n.  889,  sul  riordinamento
dell'istruzione media tecnica;
  Veduto  il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo
unico della legge comunale e provinciale;
  Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038,
convertito nella legge 2 giugno 1939, numero 739;
  Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;
  Veduto  il proprio decreto 30 settembre 1962, n. 1911, con il quale
e'   stato  istituito  l'Istituto  professionale  per  l'industria  e
l'artigianato di Verona;
  Considerato che, per mero errore materiale, la Scuola secondaria di
avviamento  professionale  a  tipo  industriale  di  Verona  in detto
decreto   e'  stata  dichiarata  annessa  all'istituto  professionale
anzidetto;
  Ritenuto  che  occorre modificare l'art. 1 del decreto predetto nel
senso  che  la  Scuola  secondaria di avviamento professionale a tipo
industriale   esistente   nella   predetta  citta'  non  deve  essere
considerata annessa all'Istituto professionale di cui trattasi;
  Sulla  proposta  del  Ministro  Segretario di Stato per la pubblica
istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

                              Decreta:
                           Articolo unico.

  A  modifica  di  quanto  stabilito  con il decreto presidenziale 30
settembre  1962  citato  nelle  premesse,  la  Scuola  secondaria  di
avviamento  professionale  a,  tipo  industriale  di  Verona non deve
considerarsi  annessa  all'Istituto  professionale  per l'industria e
l'artigianato funzionante nella medesima citta'.

  Il  presente  decreto,  munito  del sigillo di Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 30 settembre 1964

                 Per il Presidente della Repubblica

                      Il Presidente del Senato

                              MERZAGORA

                                              GUI - TAVIANI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 giugno 1965
  Atti del Governo, registro n. 194, foglio n. 9. - VILLA