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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1964, n. 1666

Modificazioni ai decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1956, n. 1734, 21 luglio 1959, n. 1410 e 10 luglio 1960, n. 1950, delle Scuole di avviamento professionale a tipo industriale di Legnano, Reggio Emilia e Varese.

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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 13-7-1965
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduta   la  legge  15  giugno  1931,  n.  889,  sul  riordinamento
dell'istruzione media tecnica;
  Visto  il  regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo
unico della legge comunale e provinciale;
  Visto  l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038,
convertito nella legge 2 giugno 1939, numero 739;
  Visti  i propri decreti 29 settembre 1956, n. 1734, 21 luglio 1959,
n.  1410,  10  luglio 1960, n. 1950, con i quali sono stati istituiti
gli   Istituti  professionali  per  l'industria  e  l'artigianato  di
Legnano, Reggio Emilia e Varese;
  Considerato che, per mero errore materiale, le Scuole secondarie di
avviamento  professionale  a  tipo,  industriale  di  Legnano, Reggio
Emilia  e Varese, in detti decreti sono state dichiarate annesse agli
Istituti professionali anzidetti;
  Ritenuto  che  occorre modificare l'art. 1 dei decreti predetti nel
senso  che  le  scuole  secondarie di avviamento professionale a tipo
industriale  esistenti  nelle  predette  citta'  non  debbono  essere
considerate annesse agli Istituti professionali di cui trattasi;
  Sulla  proposta  del  Ministro  Segretario di Stato per la pubblica
istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

                              Decreta:
                           Articolo unico

  A  modifica  di  quanto  stabilito  con  i decreti presidenziali 29
settembre  1956,  n.  1734;  21  luglio 1959, numero 1410 e 10 luglio
1960,  n.  1950,  citati  nelle  premesse,  le  Scuole  secondarie di
avviamento professionale a tipo industriale di Legnano, Reggio Emilia
e  Varese  non  debbono  considerarsi  annesse ai rispettivi Istituti
professionali per l'industria e l'artigianato delle medesime citta'.

  Il  presente  decreto,  munito  del sigillo di Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 30 settembre 1964

                 Per il Presidente della Repubblica

                      Il Presidente del Senato
                              MERZAGORA

                                              GUI - TAVIANI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 giugno 1965
  Atti del Governo, registro n. 194, foglio n. 10. - VILLA